Punto per punto

Statuto delle Imprese: il testo che andrà in Aula al Senato mercoledì 19 ottobre 2011

Leggi il testo licenziato dalla X Commissione permanente Senato, che ha recepito emendamenti e pareri dalle varie commissioni e che approderà in Aula al Senato mercoledì 19 ottobre    a.s. 2626 - testo a.pdf

 

Lo Statuto delle Imprese: i firmatari

I primi firmatari della proposta di legge "Statuto delle Imprese" sono gli onorevoli VIGNALI (primo firmatario), RAISI, REGUZZONI, FAVA, LUPI, GOLFO, VERSACE, POLIDORI, TORAZZI, CAZZOLA, CALEARO CIMAN, LULLI,

insieme a loro hanno condiviso e quindi sottoscritto lo "Statuto delle Imprese" anche gli onorevoli ABELLI, ABRIGNANI, GIOACCHINO ALFANO, ANGELUCCI, ARMOSINO, BARANI, BARBIERI, BECCALOSSI, BELLOTTI, BERGAMINI, BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIASOTTI, BITONCI, BOCCIARDO, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, CALDERISI, CALDORO, CALLEGARI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATONE, CENTEMERO, CHIAPPORI, CICCIOLI,
CICU, COMAROLI, CORSARO, CROSIO, DAL LAGO, DE CORATO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DEL TENNO, DELLA VEDOVA, DELL’ELCE, DI BIAGIO, DIMA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, RENATO FARINA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, GREGORIO FONTANA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, TOMMASO
FOTI, FRANZOSO, FRASSINETTI, FRONER, FUGATTI, GALATI, GARAGNANI, GAROFALO, GAVA, GHIGLIA, GIAMMANCO, GIDONI, GIRLANDA, GOTTARDO, IANNARILLI, LANZARIN, LAZZARI, LUNARDI, LUSSANA, MACCANTI, MAZZONI, MAZZUCA, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, LAURA MOLTENI,
MONTAGNOLI, MORONI, MOTTOLA, MUNERATO, OSVALDO NAPOLI, NEGRO, NIZZI, NOLA, PAGANO, PALMIERI, MASSIMO PARISI, PAROLI, PELINO, PIANETTA, PILI, PINI, PIZZOLANTE, POLLEDRI, RAVETTO, REALACCI, RIVOLTA, ROMELE, ROSSO, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SANTELLI, SCANDROGLIO, SIMEONI,
SIMONETTI, SPECIALE, STANCA, STRACQUADANIO, STRADELLA, TOCCAFONDI, TORTOLI, VACCARO, VANALLI, VELLA, VOLONTÈ.

 

Premessa

La proposta di legge Statuto delle Imprese è finalizzata a sviluppare il dettato dell’articolo 41 della Costituzione declinando, sulla base dei princìpi di libertà di iniziativa e di sussidiarietà, i diritti fondamentali delle imprese, nonché a recepire l’invito rivolto dall’Unione europea con lo Small Business Act. In quanto tale, essa costituisce un punto di riferimento imprescindibile per ogni legislazione e regolamentazione successive, nazionali, regionali e locali, alla stregua dello « statuto dei lavoratori » (legge n. 300 del 1970) con riferimento alle normative sul lavoro. Essa si applica, tuttavia, non solo alle MPMI, ma a tutte le imprese, nella convinzione che « quello che va bene alla piccola impresa, va bene a tutte le imprese ».
 

Articolo 1: la ratio dello Statuto delle Imprese

In particolare, l’articolo 1 esplicita la ratio della proposta di legge. Finalità principali sono riconoscere e incentivare il
ruolo delle imprese e degli imprenditori e, in particolar modo, snellire la procedura per l’avvio di nuove imprese. Si punta a
favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nell’ambito internazionale.
Le MPMI sono tra i principali beneficiari della legge e con essa si vuole promuovere anche l’azione della pubblica amministrazione verso tali imprese.
 

Articoli 2 e 3: i principi guida dello Statuto delle Imprese

Nell’articolo 2 si esplicitano i princìpi fondamentali da cui nasce la presente proposta di legge e, in particolar modo, si fa riferimento a: libertà di iniziativa economica e di prestazioni di servizi, principio di sussidiarietà orizzontale, fiducia dello Stato nei confronti dell’imprenditore e dell’impresa, innovazione nell’ambito imprenditoriale e reciprocità nei rapporti economici e nelle transazioni.
Nell’articolo 3 vengono definiti i princìpi della libertà associativa. Si stabilisce che ogni impresa è libera di aderire a una o più associazioni. È interessante notare come si ponga subito il limite della non rappresentatività esclusiva da parte di un’associazione.
 

Articolo 4: la valutazione obbligatoria preventiva dell'impatto delle norme sulle MPMI

Con le disposizioni dell’articolo 4 si vogliono vincolare lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a una valutazione obbligatoria dell’impatto sulle MPMI delle loro iniziative legislative, regolamentari e amministrative. Così facendo si vuole evitare che vengano approvati atti legislativi di diversa natura che andrebbero a danneggiare e a disincentivare l’operato e la nascita di nuove imprese. Tale valutazione deve essere effettuata prima della presentazione delle proposte.
 

Articolo 5 e 6: la semplificazione normativa

Le imprese sono tra le principali destinatarie dell’azione dello Stato e della pubblica amministrazione.
Con l’articolo 5, pertanto, si dispone che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici debbano prevedere un trattamento favorevole e semplificato per la nascita di nuove imprese. Si sancisce il diritto delle imprese che presentano istanze alla pubblica amministrazione a ricevere un riscontro entro il termine massimo di novanta giorni. Questo particolare procedimento viene, nell’articolo in questione, specificato in modo dettagliato anche nel caso di interruzione. Si definisce, inoltre, una posizione di favore per le imprese nei confronti della pubblica amministrazione prevedendo disposizioni che portano a una semplificazione amministrativa; ad esempio,
si vieta alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese copie di documentazioni già in possesso della stessa amministrazione.
L’articolo 6 stabilisce che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti, se vengono rilasciate alle imprese da enti e da società professionali abilitati, sostituiscono la verifica della pubblica amministrazione.
Anche questa disposizione ha come obiettivo la semplificazione.

 

Articolo 7: imprenditori in stato di insolvenza

Con l’articolo 7 ci si pone come obiettivo quello di dare una seconda possibilità agli imprenditori in stato di insolvenza. A
tale fine si stabilisce che le procedure egali di scioglimento di un’impresa non possono essere superiori a un anno.
 

Articolo 8: le informazioni relative agli appalti pubblici

L’articolo 8 dispone che lo Stato si impegni a rendere il più trasparente possibile l’informazione relativa agli appalti pubblici disponibili d’importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea.
 

Articolo 9: i criteri di definizione

L’articolo 9 rinvia ai criteri utilizzati nell’ambito dell’Unione europea, per la definizione di micro impresa, di piccola impresa e di media impresa. All’interno di questo articolo sono definiti i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici e le reti di impresa. Fondamentali sono le definizioni di imprese femminili, quelle cioè con una partecipazione al capitale di una quota non inferiore al 65 per
cento di donne, e di imprese di giovani, quelle con una partecipazione societaria di una quota non inferiore al 65 per cento di persone con età inferiore a trentacinque anni.
 

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